IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 55 e' cosi' modificato: "Tale misura non potra' essere comunque superiore alla somma risultante dalla moltiplicazione di L. 300 per il numero dei residenti nella U.S.L. che concede il contributo".