IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1981,
n. 55 e' cosi' modificato:
   "Tale misura non  potra'  essere  comunque  superiore  alla  somma
risultante  dalla  moltiplicazione  di  L.  300  per  il  numero  dei
residenti nella U.S.L. che concede il contributo".